Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello

Iscrizione Albi Giudici Popolari

 
Il giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Giudici Popolari previa richiesta al comune di residenza, che viene chiamato nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d'Appello per affiancare i giudici assistendoli nelle udienze e partecipando alle decisioni contenute nelle sentenze.

Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal 1° aprile fino al 31 luglio. L'iscrizione all'albo permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Requisiti
 
Ai sensi della Legge 10 Aprile 1951 n. 287 i giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'Assise e di scuola media superiore per le Corti d'Assise d'Appello;
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

 

Aggiornamento elenchi

1) Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di Appello. L'iscrizione va fatta entro il 31 luglio;

2) entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;

3) entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;

4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'Assise;

5) dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;

6) entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;

7) entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;

8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. n. 273 del 28 luglio 1989.
  • L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
  • L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".