Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello
Iscrizione Albi Giudici Popolari
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal 1° aprile fino al 31 luglio. L'iscrizione all'albo permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'Assise e di scuola media superiore per le Corti d'Assise d'Appello;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Aggiornamento elenchi
1) Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di Appello. L'iscrizione va fatta entro il 31 luglio;
2) entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;
3) entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'Assise;
5) dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
6) entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
7) entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
Normativa di riferimento
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D.P.R. n. 273 del 28 luglio 1989.
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L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
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L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".