TARI - Tassa sui rifiuti

Le tariffe dovute per il 2016 sono state stabilite dal Commissario Prefettizio

 

La Tari, istituita per legge dall’1 gennaio 2014 in sostituzione della TARES è il tributo sui rifiuti destinato a finanziare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Il calcolo, come previsto dalla legge, tiene conto delle superfici dichiarate o accertate (come già avveniva per la Tares) e della composizione del nucleo familiare risultante dai dati anagrafici. Le prossime rate della Tari, andranno in scadenza rispettivamente il 30 Settembre e il 30 Novembre.

Le tariffe per l’anno in corso sono state stabilite e determinate dal Commissario Prefettizio dott. Attilio Ubaldi con deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2016 [vedi delibera commissariale allegata]

Dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il contribuente deve dichiarare:

  • L’inizio del possesso o detenzione (dichiarazione di nuova iscrizione);
  • La cessazione del possesso o detenzione, trasferimento in altro Comune (dichiarazione di cessazione);
  • La variazione della superficie e/o destinazione d’uso, a suo tempo dichiarata (dichiarazione di variazione);
  • Il cambiamento di abitazione o trasferimento di sede dell’attività entro la città (dichiarazione di trasferimento);

Quando deve essere pagata

Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Chi deve pagare

LA TARI è dovuta da tutti i soggetti che occupano o detengono locali o aree scoperte site nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, nel quale è svolto il servizio di raccolta rifiuti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Perché deve essere pagata

Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbano e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 ed i costi per lo spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

Casi di esenzione totale o parziale

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani qualora il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e la superficie, superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Riduzioni previste per utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30 %;
  2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
  3. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30%;
  4. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%;
  5. Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 20%;
  6. Nucleo famigliare con indicatore ISEE, calcolato sulla base dei redditi dell’anno precedente,inferiore o uguale a € 5.000,00: riduzione del 50%.

 

Scadenze

Il Comune riscuote il tributo comunale inviando ai contribuenti, per posta, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e addizionale provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in più rate.

Dove rivolgersi e ottenere informazioni

Settore 2 Affari Finanziari presso Comune di Polesine Zibello in Via delle Rimembranze 12 nei seguenti orari:

LUN – VEN dalle 08:30 alle 12:30

MAR anche dalle 15:00 alle 17:00

GIOV anche dalle 15:00 alle 17:00

SAB dalle 08:30 alle 12:00

 

Oppure scrivendo alla mail: tributi@comune.polesine-zibello.pr.it oppure telefono al numero 0524.504333

 

Importante per le Aziende

Molte aziende si trovano nella condizione di poter chiedere la detassazione per la sola parte produttiva. Rivolgendosi all’ufficio tributi del Comune potranno verificare se rientrano in questa possibilità.